|
I FERRI DEL
MESTIERE
Le regole della professione giornalistica
di Michele
Partipilo
Se per
“comunicazione” si intende il “fare comune” o il “mettere in comune”,
l’informazione consiste nel dare forma diversa, a seconda del medium
utilizzato, all’oggetto della comunicazione.
In questa
prospettiva trova la sua collocazione l’Ordine dei giornalisti che, al
pari degli altri ordini professionali, deve garantire il corretto
esercizio della professione giornalistica ed il rispetto dell’etica
professionale da parte degli iscritti, suddivisi in professionisti,
praticanti e pubblicisti, oltre agli iscritti negli elenchi speciali.
Tale garanzia si esercita nei confronti dei giornalisti ma in realtà,
allo stesso modo, anche verso quanti usufruiscono dell’informazione.
La libertà
di pensiero
Si è a
lungo discusso, nel nostro Paese, circa la legittimità dell’Ordine dei
giornalisti, alla luce di quanto disposto dall’art. 21 della
Costituzione che sancisce il diritto, per ogni cittadino, di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro
mezzo di diffusione. La Corte costituzionale si è espressa in merito
rimarcando il pieno diritto per ogni cittadino di manifestare
liberamente il proprio pensiero ma, nello stesso tempo, precisando che
il ruolo specifico svolto dai giornalisti consiste nel “produrre
informazione” in maniera professionale. La normativa vigente in materia,
pur esaltando il diritto insopprimibile dei giornalisti all’informazione
ed alla critica, pone dei “paletti” che consistono nel rispetto
della verità sostanziale dei fatti e della personalità altrui. Dunque
il giornalista, nell’esercitare il diritto-dovere di cronaca, deve
raccontare fedelmente i fatti ed evitare di commettere reati nei
confronti di altre persone il più noto dei quali è quello della
diffamazione.
I minori
Particolare attenzione viene rivolta al minore, sia come protagonista
attivo che come vittima di un reato. Il giornalista rispetta i principi
sanciti dalla convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e le
regole sottoscritte con la Carta di Treviso, preoccupandosi in
particolare di non pubblicare il nome o qualsiasi elemento che possa
condurre all’identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca, di
evitare possibili strumentalizzazione da parte degli adulti portati a
far prevalere il proprio interesse e di valutare se la diffusione della
notizia relativa al minore giovi effettivamente al suo stesso interesse.
Privacy e
pubblicità
Negli
ultimi anni ha assunto un particolare rilievo, nel mondo
dell’informazione, la questione della privacy, di provenienza
anglosassone: il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di
ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se
non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico.
C’è poi la questione del difficile rapporto tra informazione e
pubblicità, troppo spesso confuse all’interno dei media. In
realtà la “carta dei doveri” del giornalista sancisce il pieno
diritto dei cittadini di ricevere un’informazione corretta, sempre
distinta dal messaggio pubblicitario. Spetta al giornalista il compito
di rendere riconoscibile l’informazione pubblicitaria e di porre il
pubblico in grado di distinguere il lavoro giornalistico dal messaggio
promozionale.
|
I
LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE
di Antonio Rossano
L'IMPAGINAZIONE DI UN GIORNALE
di Vito Scisci
COMUNICARE IN VIDEO
Consigli utili davanti al teleschermo
di Vito Giannulo
LA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA
L'impresa e la difficile sfida del mercato
di Laura Conte
L'ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA
Gli strumenti per comunicare
di Antonio
Lorusso
IN VIAGGIO NELLA RETE
La comunicazione globale
di Pino Bruno
I FERRI DEL MESTIERE
Le regole della professione giornalistica
di Michele Partipilo |