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I FERRI DEL MESTIERE
Le regole della professione giornalistica
di Michele Partipilo
 

Se per “comunicazione” si intende il “fare comune” o il “mettere in comune”, l’informazione consiste nel dare forma diversa, a seconda del medium utilizzato, all’oggetto della comunicazione.

In questa prospettiva trova la sua collocazione l’Ordine dei giornalisti che, al pari degli altri ordini professionali, deve garantire il corretto esercizio della professione giornalistica ed il rispetto dell’etica professionale da parte degli iscritti, suddivisi in professionisti, praticanti e pubblicisti, oltre agli iscritti negli elenchi speciali. Tale garanzia si esercita nei confronti dei giornalisti ma in realtà, allo stesso modo, anche verso quanti usufruiscono dell’informazione.
La libertà di pensiero
Si è a lungo discusso, nel nostro Paese, circa la legittimità dell’Ordine dei giornalisti, alla luce di quanto disposto dall’art. 21 della Costituzione che sancisce il diritto, per ogni cittadino, di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. La Corte costituzionale si è espressa in merito rimarcando il pieno diritto per ogni cittadino di manifestare liberamente il proprio pensiero ma, nello stesso tempo, precisando che il ruolo specifico svolto dai giornalisti consiste nel “produrre informazione” in maniera professionale. La normativa vigente in materia, pur esaltando il diritto insopprimibile dei giornalisti all’informazione ed alla critica, pone dei “paletti” che consistono nel rispetto della verità sostanziale dei fatti e della personalità altrui.  Dunque il giornalista, nell’esercitare il diritto-dovere di cronaca, deve raccontare fedelmente i fatti ed evitare di commettere reati nei confronti di altre persone il più noto dei quali è quello della diffamazione.
I minori
Particolare attenzione viene rivolta al minore, sia come protagonista attivo che come vittima di un reato. Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso, preoccupandosi in particolare di non pubblicare il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all’identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca, di evitare possibili strumentalizzazione da parte degli adulti portati a far prevalere il proprio interesse e di valutare se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente al suo stesso interesse.
Privacy e pubblicità
Negli ultimi anni ha assunto un particolare rilievo, nel mondo dell’informazione, la questione della privacy, di provenienza anglosassone: il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico.
C’è poi la questione del difficile rapporto tra informazione e pubblicità, troppo spesso confuse all’interno dei media. In realtà la “carta dei doveri” del giornalista sancisce il pieno diritto dei cittadini di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario. Spetta al giornalista il compito di rendere riconoscibile l’informazione pubblicitaria e di porre il pubblico in grado di distinguere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.


 

 

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